Sotto la lente: accessibilità dei siti web
Da giugno 2025 la normativa sull'accessibilità (D. Lgs. 82/2022) sarà obbligatoria per molti siti ed e-commerce.
Il D. Lgs n. 82 del 2022 è stato introdotto per adeguarsi alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguarda i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.
I servizi a cui la norma si riferisce sono:
- servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
- servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
- gli elementi digitali relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
- siti web;
- servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
- servizi di biglietteria elettronica;
- fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale; per quanto riguarda gli schermi informativi cio' si limita agli schermi interattivi situati nel territorio dell'Unione;
- terminali self-service interattivi situati nel territorio dell'Unione, fatta esclusione di quelli installati su veicoli, aeromobili e navi utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte dei servizi di trasporto passeggeri;
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- servizi di commercio elettronico.
Nell'ambito siti internet chi deve apportare le modifiche necessarie?
Tutte le società con più di 10 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato che posseggono i siti internet (e-commerce e non) dedicati a target B2C, con potenziali disabilità, che hanno call to actions al loro interno (es. prenotazioni, acquisto di prodotti, iscrizioni, richiesta informazioni).
Quali sono le sanzioni?
L’operatore economico che contravviene alle disposizioni di cui all’Accessibility Act è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell’entità della non conformità, del numero di Prodotti o di Servizi non conformi nonché del numero degli utenti coinvolti.
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